
COMUNE DI GENOVA
PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANIMALISTA PER LA REGOLAMENTAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO SVOLTA ALL'INTERNO DEL CANILE MUNICIPALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE
PREMESSO
- che la Legge Regionale n° 23 del 22.03.00 stabilisce che ai Comuni competono, mediante la gestione di apposite strutture pubbliche o private convenzionate, il ricovero e la custodia dei cani catturati o ritrovati sia per il tempo necessario alla loro restituzione o all'affidamento ad eventuali richiedenti, sia nei casi in cui non è possibile realizzare la restituzione o l'affidamento;
- che il pieno riconoscimento e la tutela del benessere degli animali ospitati nell'anzidetta struttura pubblica di ricovero è un principio di indiscutibile valore la cui promozione riveste particolare importanza nell'ambito delle finalità della Civica Amministrazione ed è prevista dalla Legge Nazionale 281/91 sulla protezione degli animali randagi;
- che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 72 del 16.08.00, della Legge n° 266 del 11.08.1991, della Legge Regionale n° 15 del 28.05.1992, della Legge regionale n° 23/2000, la Civica Amministrazione riconosce il valore sociale e le funzioni del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, soddisfacimento della persona umana e di pluralismo e promuove le libere forme associative e le Associazioni di volontariato, salvaguardandone lo sviluppo, l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, senza fini di lucro tese allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale, sostenendone le rispettive attività ed i programmi
- che, nella promozione dell'attività di volontariato e conformemente allo spirito delle norme nazionali e regionali richiamate, la Civica Amministrazione si impegna ad agevolare la presenza delle Associazioni di volontariato all'interno delle strutture pubbliche e contestualmente a tutelare i diritti delle stesse e di ogni singolo volontario, oltre che a promuovere l'applicazione delle linee guida contenute nel presente protocollo presso i canili privati convenzionati con la C.A. per il ricovero dei cani randagi, previo accordo con il soggetto privato titolare della struttura;
- che la Legge Regionale 23/2000- art. 6- promuove la collaborazione fra Enti locali e Associazioni di protezione Animale, intesa a sviluppare il benessere delle popolazioni di animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale;
- che l'efficienza e l'efficacia delle funzioni demandate alla Civica Amministrazione sono sensibilmente rafforzate dal ruolo attivo svolto dagli organismi di volontariato e, pertanto, è opportuno promuovere la presenza e l'opera spontanea, volontaria e gratuita dei volontari per contribuire al benessere dei cani ricoverati presso il civico canile, offrendo loro il mancato rapporto con l'essere umano in particolare conducendoli all'esterno della struttura al fine di consentire loro la necessaria attività fisica e di svago;
- che il Comune di Genova riconosce altresì l'importanza di rispettare lo spazio di autonomia gestionale delle organizzazioni di volontariato e di conseguenza reputa appropriato consentire l'accesso al civico canile dei volontari muniti del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione di appartenenza;
- che, tuttavia, il Civico canile è di fatto una struttura sanitaria nella quale sono ricoverati animali che possono essere portatori o affetti da malattie diffusive o antropozoonosi e in epoca recente si è avuto un consistente incremento di presenza, che si attesta in oggi a circa il 45%, di cani di indole particolare, mordaci, caratteriali o morsicatori, che possono costituire una fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- che pertanto appare necessario stabilire da parte della Civica Amministrazione un nuovo insieme di regole di comportamento che regoli lo svolgimento delle attività di volontariato all'interno del civico canile, da applicarsi in via sperimentale, più idonee alla tutela del benessere animale e della sicurezza pubblica e per meglio definire i rapporti tra vari soggetti coinvolti;
- che l'Associazione è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta con il Cod ...............
nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Liguria di cui all'art. 3 della L.R. n°15 del 28 Maggio 1992, il cui scopo precipuo, come risulta dallo statuto,è ...............................
- che l'art. 5 della Legge Regionale 28.05.92 n° 15 stabilisce che le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale di cui sopra per lo svolgimento delle loro attività accedono alle strutture pubbliche previe opportune intese;
- che l'Associazione U.N.A. UOMO Natura Animali .manifesta l'intenzione di accedere al canile Municipale ai sensi del suddetto articolo accettando le prescrizioni del presente protocollo;
- che l'Associazione prende atto, sottoscrivendo il presente protocollo, della imprescindibile esigenza di mantenere rigorosamente distinto rispetto all'ordinaria conduzione del Civico canile, l'operato gratuito e spontaneo dei propri iscritti.
Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa si concorda quanto segue:
ART. 1
La Civica Amministrazione, anche a fronte dell'incremento di presenze al canile municipale di cani appartenenti alla specie molossoide, d'indole mordace, e/o caratteriali, che richiedono per la loro assistenza e conduzione particolari accorgimenti e formazione, stabilisce, a tutela della sicurezza pubblica e del corretto rapporto con l'animale, che i volontari, iscritti alle Associazioni di cui alle premesse del presente Protocollo, per poter svolgere attività di volontariato al canile stesso, debbano obbligatoriamente:
a) per i nuovi volontari essere in possesso preventivamente di un certificato medico, valido, di sana e robusta costituzione, diversamente non sarà consentito loro di svolgere attività con gli animali;
b) partecipare a giornate di aggiornamento per i volontari già operanti e di formazione per i neofiti, inerente il rapporto corretto con gli animali ospiti e le tecniche per favorire il recupero dei cani, in particolare quelli mordaci. Il programma delle giornate potrà prevedere anche un apposito test psico-attitudinale per l'attività specifica con cani mordaci.
c) autocertificare ai sensi del DPR 4445/2000 l'inesistenza a proprio carico di condanne penali, anche non definitive, e/o di carichi pendenti per i reati contemplati nella vigente "ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e altre normative vigenti in materia.
L'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è vincolante per l'accettazione della domanda di svolgimento dell'attività volontaria all'interno della struttura e per la prosecuzione della stessa.
L'Associazione...U.N.A.UOMO NATURA ANIMALI .con sede in GENOVA via...BARI 23-16 S
iscrizione al Registro regionale n...890...... rappresentata nel presente atto dal Signor .Costantini Silvano .. nella sua qualità di......presidente .......................................e come tale legale rappresentante della stessa, s'impegna ad accettare, come con la presente accetta, la prescrizione di cui sopra ed a svolgere a titolo gratuito e tramite i propri volontari maggiorenni d'ambo i sessi, l'opera di promozione del miglioramento delle condizioni di vita dei cani ricoverati presso il Civico canile, sia mediante l'instaurazione di un rapporto affettivo con i cani, sia consentendogli di svolgere attività motoria al di fuori della struttura, e comunque a collaborare con la Gestione del canile per il reinserimento degli animali nella società.
ART. 2
L'opera spontanea e personale dei volontari dell'Associazione deve in ogni in caso rimanere nell'ambito di quanto previsto dal presente protocollo d'intesa, sempre che le disposizioni impartite siano conformi e in sintonia con il presente accordo.
La Gestione del canile concorderà preventivamente con le Associazioni le attività aggiuntive che potranno essere demandate ai volontari, nel rispetto del principio di uguaglianza.
L'Associazione riconosce espressamente l'importanza che i propri Soci/Volontari agiscano nel rigoroso rispetto di quanto sopra indicato e si impegna al riguardo.
I rapporti tra i singoli Volontari, le Associazioni, l'Ufficio Diritti degli Animali, la Gestione del Canile, i Medici Veterinari, l'Azienda Unità Sanitaria Locale ed il personale addetto alla gestione del canile devono uniformarsi al rispetto reciproco e tendere alla fattiva collaborazione in modo che sia sempre garantita l'efficace ed efficiente azione di tutti gli operatori nell'esclusivo interesse degli animali ospitati.
All'interno del Canile tutti i Volontari godono di uguali diritti e hanno i medesimi doveri a prescindere dall'Associazione di Volontariato cui appartengono e dal tipo di attività che svolgono; la Civica Amministrazione si impegna a garantire ai Volontari appartenenti ad Associazioni di protezione animale pari opportunità di accesso al Canile purché in regola con le normative di legge vigenti e purché l'Associazione di appartenenza abbia sottoscritto il presente protocollo d'intesa;
ART. 3
I volontari dell'Associazione, muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla propria Associazione, potranno accedere al civico canile, negli orari indicati al successivo articolo 7. Il suddetto tesserino, recante nome, cognome, foto del volontario e l'anno di rilascio del medesimo, dovrà essere tenuto sempre ben esposto e visibile durante lo svolgimento dell'attività all'interno ed all'esterno del canile.
Ogni associazione potrà scegliere il colore del tesserino, che rimarrà tale per ogni anno solare, con esclusione del verde, riservato ai volontari dell'Associazione che gestisce il canile. In caso di mancata esposizione del tesserino il volontario non ha diritto all'accesso alla struttura; non è consentito ai volontari di far accedere all'interno del canile visitatori estranei di cui non sia stato preavvertita la Gestione del civico canile.
Di analogo tesserino di riconoscimento, peraltro di colore diverso, recante puntuale specificazione di generalità e mansioni, deve essere altresì dotato il personale dipendente e volontario della Gestione.
Il tesserino deve obbligatoriamente essere esibito, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione del personale che svolge funzioni amministrative e rapporti con il pubblico.
Ai Presidenti delle Associazioni e a due membri del Consiglio di ogni Associazione, formalmente indicati dal Presidente delle stesse alla Gestione, è consentito entrare singolarmente, previa comunicazione alla Gestione del Civico Canile, nel reparto isolamento, infermeria, degenza gatti, ad esclusione della sala operatoria, utilizzando apposite tute monouso, per precauzione d'ordine igienico-sanitario, messe a disposizione dalla Gestione del canile.
Ai volontari è consentito frequentare i vari reparti del canile fatta eccezione per quelle parti della struttura il cui accesso è riservato esclusivamente alle persone di cui sopra, con le modalità sopraindicate.
Il personale della Civica Amministrazione nonché la Gestione del canile possono in ogni momento e a loro discrezione controllare le generalità dei volontari che accedono al civico canile.
A richiesta, sarà a disposizione delle Associazioni firmatarie del presente Protocollo presso la gestione del canile, l'elenco dei cani entrati ed usciti nella struttura per consentire alle medesime di chiedere eventuali notizie sugli animali.
In conformità ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso delle Amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi, le Associazioni firmatarie del presente protocollo possono pertanto presentare istanza scritta all'Ufficio Diritti degli Animali ed all'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, per richiedere notizie circa lo stato di salute di singoli animali dati in adozione elo ospitati e le verifiche effettuate per determinare il predetto stato di salute. L'Ufficio Diritti degli Animali ha 30 giorni di tempo, decorrenti dal ricevimento dell'istanza, per rispondere per iscritto alla stessa, salvo interruzione termini ai sensi di legge. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e quelle contenute nel D.P.R. 27/07/1992,n.352. Per l'eventuale controllo sugli affidi da parte delle guardie zoofile delle Associazioni di volontariato animalista, da concordarsi con l'Ufficio Diritti degli Animali, si fa riferimento all'art. 6 della Legge 189/2004 ed alla DGR 1568/2001.
ART. 4
Per una verifica periodica dell' andamento della collaborazione e discutere eventuali problematiche che dovessero insorgere nell'applicazione del presente protocollo d'intesa, a richiesta verrà concordato un incontro bimestrale tra la Gestione del Canile ,le Associazioni di volontariato firmatarie del presente Protocollo, l'Ufficio Diritti degli Animali e il Reparto Ambiente e Territorio della Polizia Municipale e, ove si tratti di problematiche d'ordine igienico - sanitario, un Medico Veterinario della AUSL 3 GENOVESE.
L'attività prevalente che i Volontari dell'Associazione svolgono nel Civico canile consiste nel condurre i cani per una passeggiata all'esterno e/o interno della struttura che abbia una durata, di regola, di almeno 15 minuti. Il volontario che per il primo periodo presta attività al canile non potrà uscire da solo con i cani, ma dovrà essere accompagnato da un volontario anziano della sua Associazione.
Inoltre i volontari possono svolgere le seguenti attività:
- segnalare le eventuali patologie dei cani ed i problemi gestionali sull'apposita agenda o registro a disposizione dei volontari conservata presso la segreteria del Canile, adibito alla trattazione dei rapporti con i Volontari ed il pubblico, -di cui al successivo articolo 15- accanto ad ogni segnalazione dovrà essere apposto un visto da parte della Direzione Sanitaria del canile per avvenuta presa visione;
- toelettare i cani;
La gestione del canile provvederà ad incaricare uno o più addetti per raccogliere le segnalazioni scritte dei volontari circa eventuali patologie dei cani e svolgere compiti di collegamento con la Direzione Sanitaria.
Art. 5
Nello scegliere un cane da portare fuori dal recinto per la passeggiata il Volontario dell'Associazione deve tenere conto delle proprie possibilità e capacità fisiche al momento possedute per una corretta conduzione dell'animale, limitando pertanto la propria scelta ai cani che sia in grado di governare al meglio; a tal fine è necessario prestare la massima attenzione alle indicazioni affisse fuori dalla gabbia prima di far uscire un cane, per non rischiare di trovarsi in situazioni di difficoltà personale e di pregiudizio per la sicurezza pubblica.
Il Volontario, nella scelta dei cani da condurre fuori dai recinti, deve tenere presente che i cani alloggiati nello stesso recinto devono, di regola, uscire o entrare contemporaneamente o, comunque, essere condotti fuori nello stesso turno.
Tutti i cani devono essere tassativamente riportati nello stesso recinto dal quale sono stati prelevati dal medesimo volontario che li ha condotti fuori: e' assolutamente vietato, onde evitare possibili reazioni degli animali, il passaggio di un cane da un volontario all'altro, e/o scambiarsi gli animali una volta usciti dalla gabbia, salvo che per improvviso sopravvenuto impedimento fisico alla conduzione dell'animale, da denunciarsi immediatamente alla gestione del canile.
I volontari dovranno sempre indossare un abbigliamento adatto, essere sempre protetti, e in caso di conduzione di cani d'indole caratteriale e/o mordace usare obbligatoriamente manicotti e tuta di protezione e scarpe adatte. E' assolutamente vietato portare fuori i cani in costume da bagno - pantaloncini ,ciabatte, scarpe con tacchi alti o altro.
ART.6
I cani condotti esternamente devono essere sempre tenuti rigorosamente al guinzaglio e non possono essere affidati in conduzione a soggetti terzi che manifestino la volontà di adottarli, salvo specifiche deroghe autorizzate dalla Direzione del civico canile;
Nella conduzione all'esterno del canile i Volontari dell'Associazione devono prestare la massima attenzione affinché il cane non fugga, agire in modo da prevenire zuffe fra cani, rimuovere le deiezioni solide dei cani dalla pubblica via. A tale ultimo fine prima di uscire dovranno dotarsi del necessario materiale d'uso, fornito dalla gestione del canile.
I volontari tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, mediante compilazione di apposito modulo, possono recarsi fuori dal Canile per un'intera mezza giornata o per l'intera giornata impegnandosi a riportare gli animali entro l'orario stabilito con la Direzione del canile.
E' assolutamente vietato dare cibo ai cani anche in piccole quantità: è consentito dare un premio solo al rientro o in casi di estrema necessità, dietro autorizzazione del Medico Veterinario del canile, od in caso di deroga espressa per iscritto dal Medico Veterinario del canile, da affiggersi alla gabbia del cane interessato.
I Volontari che entrano od escono con i cani dall'accesso principale del canile non devono sostare vicino al cancello d'ingresso o nelle zone limitrofe ad esso per evitare situazioni di pericolo.
E' assolutamente vietato ai Volontari sostituirsi alla Gestione del canile nei rapporti con i visitatori e nel fornire informazioni sugli animali ospiti del canile e/o consentire l'accesso ad estranei senza l'autorizzazione della Gestione del canile.
ART. 7
Gli orari di accesso al Canile, con l'entrata in vigore del presente protocollo di intesa, saranno così articolati:
Sabato, domenica e festivi: dalle ore 9.00 alle ore 18.00. (compatibilmente con pausa pasto dei cani)
Giorni feriali: Orario invernale dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
Orario estivo: periodo da maggio a ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
In caso di particolari necessità, debitamente motivate, la gestione del canile può, previo parere favorevole del civico Ufficio Diritti degli Animali, apportare modifiche agli orari di cui sopra. L'orario durante il quale i Volontari dell'Associazione potranno prestare loro attività presso il Canile è quello di apertura al pubblico della struttura, come sopra indicato e sia alla chiusura del mattino che alla sera: l'ultimo cane potrà essere portato fuori un quarto d'ora prima della chiusura.
AI di fuori degli orari sopra indicati è vietato ai Volontari fermarsi nella struttura, salvo eventuali deroghe concesse per casi particolari dalla Gestione del canile. All'inizio di ogni attività giornaliera presso il canile i Volontari devono scrivere il loro nominativo e apporre la firma sul foglio giornaliero delle presenze che è tenuto presso il civico canile.
I Volontari possono usufruire dello spogliatoio e dei servizi igienici a loro destinati; e' compito delle Associazioni mantenere gli stessi adeguatamente in ordine e puliti.
ART. 8
La gestione sanitaria del canile compete esclusivamente al/ai Medico/i Veterinario/i indicato/i dalla Direzione della struttura, che ne ha la responsabilità a termini del Capitolato d'Oneri della gestione, ovvero in caso di necessità alle competenti strutture sanitarie veterinarie della AU SL 3 GENOVESE: è fatto assoluto divieto ai volontari di interferire in alcun modo nella conduzione sanitaria stessa. Eventuali richieste e/o osservazioni circa lo stato di salute e/o benessere dei cani ospiti devono essere prodotte dalle Associazioni per iscritto alla Direzione della struttura che provvederà a fornire riscontro nei tempi più brevi possibili e comunque di norma non oltre quindici giorni dalla richiesta. A richiesta ed a carico dei Presidenti delle Associazioni di Volontariato che operano all'interno del Canile potrà essere consentita, concordata con la gestione del Canile e con la Direzione Sanitaria, la visita a determinati animali ospiti della struttura, indicati dai medesimi, da parte di un Medico Veterinario esterno di loro scelta, che fornirà parere alla Direzione sanitaria medesima.
ART.9
L'Associazione...........................................si impegna a curare la formazione e l'addestramento dei propri Volontari neo iscritti. La Civica Amministrazione potrà collaborare alla formazione dei volontari attraverso la istituzione di corsi di etologia animale.
ART. 10
Ogni Associazione, firmataria del presente protocollo, fornirà all'Ufficio Diritti degli Animali e alla Direzione del canile copia della manleva firmata dai volontari all'Associazione di appartenenza, che sono stati riconosciuti idonei a condurre fuori i cani morsicatori, d'indole mordace, caratteriali, aggressivi a seguito del percorso di cui all'art. 1 del presente Protocollo.
La Gestione del canile consegnerà le chiavi dei lucchetti posti sulle gabbie dei cani definiti morsicatori, d'indole mordace, caratteriali, aggressivi esclusivamente ai volontari indicati nelle singole manleve di cui sopra.
Il personale dipendente deve assicurare la necessaria collaborazione con i Volontarì per il trattamento dei cani pericolosi.
Ai sensi del disposto dell'articolo 672 del Codice Penale è fatto tassativo divieto a ogni altro Volontario, il cui nominativo non sia supportato dall'apposita manleva prodotta all'Associazione, di condurre fuori dai boxes - del canile i cani morsicatori, d'indole mordace, caratteriali, aggressivi, che sono contraddistinti da apposito cartello apposto sul rispettivo recinto.
ART. 11
L'Associazione......U.N.A...................................... garantisce che i soci/volontari che prestano la loro opera gratuita e spontanea presso il Canile Municipale siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n° 266, come da polizza n°...........del................ stipulata con la compagnia di assicurazione ................................................ .
Altresì la Civica Amministrazione si impegna ad integrare la R.C contro terzi attraverso la propria Società Assicuratrice per ogni volontario delle Associazioni, oltrechè per quei singoli cittadini che vogliono prestare la propria opera spontanea e gratuita presso la struttura.
Detta integrazione coprirà anche eventuali affidamenti del cane al volontario, qualora il medesimo, debitamente autorizzato dalla direzione del canile, lo volesse condurre fuori dal!a struttura per un periodo determinato.
Analoga integrazione verrà estesa dalla Civica Amministrazione anche per gli infortuni che possano provocare invalidità e/o morte: la stessa coprirà esclusivamente i soci delle Associazioni di Volontariato che prestano la loro opera spontanea e gratuita presso il Canile in maniera continuativa. Le Associazioni firmatarie del presente protocollo si impegnano a far pervenire alla Civica Amministrazione l'elenco nominativo aggiornato dei propri volontari almeno tre mesi prima della scadenza della polizza stipulata dalla Civica Amministrazione.
ART. 12
La Gestione del canile, come previsto dal Capitolato d'Oneri della gestione, curerà l'informazione della sicurezza dell'Ambiente di lavoro, fornendo adeguata informazione sugli eventuali rischi, anche di natura biologica, sugli accorgimenti da adottarsi all'interno della struttura, dotando di quanto necessario per le dovute precauzioni sanitarie il proprio personale ed i volontari, soprattutto nel caso di accesso nei locali nei quali sia possibile contrarre eventuali forme zoonosiche, e consegnando apposita scheda informativa ai Presidente delle Associazioni che avranno cura di farle firmare per presa visione ai propri volontari e restituirle alla stessa.
ART 13
L'Associazione.........U.N.A....................... assicura il completo rispetto del presente protocollo da parte dei propri iscritti e si impegna a garantire l'applicazione di sanzioni, graduate rispetto al tipo di violazione, nei confronti dei propri iscritti che non ne rispettino le disposizioni. La Gestione del Civico canile e/o i Presidenti delle Associazioni firmatarie del presente protocollo dovranno segnalare all'Ufficio Diritti degli Animali le eventuali violazioni ad esso. L'Ufficio provvederà a richiedere formali spiegazioni o alla Gestione del Canile od all'Associazione cui appartiene il volontario inadempiente, cui dovrà essere data risposta scritta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicando le disposizioni eventualmente assunte al riguardo. Il civico Ufficio Diritti degli Animali si riserva la facoltà di verifica in ogni momento dell'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente Protocollo.
La ripetuta inosservanza delle norme di cui al presente Protocollo o la sopravvenuta inidoneità a prestare opera presso il canile, potrà comportare il ritiro del tesserino al volontario ed il suo allontanamento temporaneo o definitivo dalla struttura, previa comunicazione da parte della Gestione alla Associazione di appartenenza ed il successivo invio da parte di questa di avviso di procedimento al volontario, previo contraddittorio con l'Ufficio Diritti Animali.
L'eventuale sua iscrizione ad altra Associazione non costituirà motivo di revoca del divieto di cui sopra. L'Associazione firmataria manleva la Civica Amministrazione e la Direzione del Canile da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti od omissioni, commessi dagli operatori della Associazione nello svolgimento di opere di cui al presente Protocollo, salvo che per i sinistri dipendenti da omessa manutenzione di beni di proprietà della Civica Amministrazione
Eventuali esposti e/o segnalazioni circa eventuali disfunzioni del servizio verranno presi in considerazione da parte dell'Ufficio Diritti degli Animali solamente se perverranno dalle Associazioni.
ART. 14
Il Comune consente l'uso del locale della struttura, attualmente adibito alla trattazione dei rapporti con i Volontari ed il pubblico anche ai seguenti fini:
- per le eventuali iscrizioni di nuovi volontari;
- per la tenuta e consultazione del registro in cui si annota l'ingresso dei volontari nella struttura;
-per l'effettuazione di colloqui con il personale della Direzione del Civico Canile;
-per l'utilizzo e la consultazione dell' "Agenda Volontari".
- per la pubblicazione di eventuali comunicazioni ai Volontari da parte del Comune, della Gestione e/o delle
Associazioni di riferimento.
ART. 15
Le parti s'impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la funzionalità del presente Protocollo, al termine del periodo di sperimentazione.
Le eventuali controversie relative all'interpretazione del protocollo saranno definite in via extragiudiziale davanti ad una Commissione di conciliazione cosi composta:
- un membro nominato dalla Gestione del canile, un membro nominato dalle Associazioni firmatarie del Protocollo ed un membro prescelto dalla Civica Amministrazione. La Commissione proporrà alle parti un ipotesi di conciliazione entro 15 giorni dalla seduta in cui si è svolta la trattazione delle controversie stesse, cui dovrà essere data risposta entro i successivi 15 giorni. Decorso tale termine senza adesioni verrà attivata la procedura presso il Tribunale di Genova.
ART. 16
Il presente protocollo entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione ed avrà la durata in via sperimentale di tre anni, eventualmente rinnovabile, fatta salva l'anticipata cessazione di validità per effetto dell'entrata in vigore di nuovo Regolamento interno, approvato dalla Civica Amministrazione, sulla base delle proposte del Comitato Scientifico di cui all'ordinanza n.58 del 10.3.2009 della Sindaco del Comune di Genova.
Resta salva la facoltà di recesso da parte delle singole Associazioni firmatarie, che non andrà comunque ad incidere sulla validità del protocollo stesso.
ART. 17
La registrazione del presente protocollo, da effettuarsi solo in caso d'uso, sarà a cura della Civica Amministrazione.
|